Vendite straordinarie

Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni realmente favorevoli di acquisto dei propri prodotti.

Vendite di liquidazione

Sono considerate vendite di liquidazione, quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi, poste in essere unicamente dall'esercente dettagliante, per la vendita di tutte o di gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino.

Requisiti e prescrizioni:

Le merci devono essere vendute in conseguenza di una delle seguenti circostanze:

    • cessione, chiusura e trasferimento dell'azienda o di una sua succursale;
    • ristrutturazione dell'azienda, esclusa l'ordinaria manutenzione, che comporti la chiusura dell'esercizio per almeno due settimane;
    • gravi calamità che hanno colpito l'azienda;
    • giubileo aziendale ogni venticinquesimo anno.


Non costituiscono cessione dell'azienda ai fini del presente articolo, la trasformazione di una ditta individuale in una società, il mutamento della forma societaria e la cessione di quote sociali.
Una vendita di liquidazione può essere effettuata solamente ogni 5 anni, salvo il caso di gravi calamità e giubileo aziendale. Le vendite di liquidazione non possono avere una durata superiore a 30 giorni. Le vendite di liquidazione non possono essere effettuate nei 40 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e nel mese di dicembre.
La vendita deve essere effettuata durante l'orario normale dei negozi e nei soli locali dell'esercizio commerciale. Alle vendite deve seguire immediatamente l'adempimento delle condizioni indicate nella comunicazione (chiusura, trasferimento, ristrutturazione ecc.).
Copia della comunicazione al comune deve essere esposta per tutta la durata della vendita nel punto più visibile dall'esterno della vetrina principale dell'esercizio o in quella più prossima alla porta di accesso oppure sulla porta stessa. In tutte le comunicazioni pubblicitarie scritte che attengono alle vendite straordinarie devono essere riportati gli estremi della comunicazione.

Presentazione della comunicazione e dei documenti:

La comunicazione con autocertificazione (vendite straordinarie) deve essere presentata all'ufficio Licenze del Comune almeno 30 giorni prima della data d'inizio della vendita.

Diritto:

Nessuno.

Durata massima del procedimento:

30 giorni.


Modulistica:

- Comunicazione vendite straordinarie(File PDF)

Vendite di fine stagione

Sono considerate vendite di fine stagione quelle forme di vendita durante le quali si mettono in vendita esclusivamente prodotti di carattere stagionale o di moda comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante la stagione o entro un breve periodo di tempo. Le vendite di fine stagione possono effettuarsi solamente in due periodi dell'anno, che sono determinati, per settori merceologici e per zone, dalla Camera di commercio.
Prossima vendita di fine stagione nel distretto Bolzano città e circondario: dal 19.07.2024 al 16.08.2024

Vendite promozionali

Per vendite promozionali si intendono quelle particolari forme di vendita, di durata non superiore alle due settimane, a prezzi inferiori a quelli correnti e relative ad un numero limitato di voci merceologiche con le quali l'azienda commerciale si propone di lanciare sul mercato un nuovo prodotto o una nuova marca o di incrementare il proprio giro d'affari.

Requisiti e prescrizioni:

Le vendite promozionali possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, eccettuati i 40 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e il mese di dicembre. Esse possono riguardare al massimo tre voci merceologiche ed il 20 per cento degli articoli esposti nell'esercizio.
Le vendite promozionali di prodotti alimentari e di prodotti per l'igiene della persona e della casa, possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, senza obbligo di preventiva comunicazione al comune.
Copia della comunicazione al comune deve essere esposta per tutta la durata della vendita nel punto più visibile dall'esterno della vetrina principale dell'esercizio o in quella più prossima alla porta di accesso oppure sulla porta stessa. In tutte le comunicazioni pubblicitarie scritte che attengono alle vendite straordinarie devono essere riportati gli estremi della comunicazione.

Presentazione della comunicazione e dei documenti:

La comunicazione deve essere presentata all'ufficio Licenze del Comune almeno 10 giorni prima della data d'inizio della vendita.
Devono essere allegati i testi pubblicitari e la documentazione necessaria per comprovare la veridicità delle affermazioni pubblicitarie.

Diritto:

Nessuno.


Durata massima del procedimento:

30 giorni.

Modulistica:

- Comunicazione vendite straordinarie(File PDF)

Riferimenti normativi:

- Datei download: PDFLegge Provinciale 17.02.2000, n. 7 (Nuovo ordinamento del commercio PDF),
- Datei download: PDFD.P.G.P. 30.10.2000, n. 39 (Regolamento di esecuzione PDF).

Competente

ITA